Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire tutte le richieste inerenti quei procedimenti che attengono alla  rettifica, alla ricostruzione, alla formazione o cancellazione di un atto e opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile.

A COSA SERVE

Il servizio è finalizzato a soddisfare tutte le richieste relative agli atti dello stato civile.

In particolare, può essere promossa:

  • la rettifica di un atto dello stato civile
  • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato
  • l’opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
  • Attribuzione del cognome paterno (vedi parte specifica nel sito “Richiesta di attribuzione del cognome”

CHI

Qualsiasi parte interessata.

COSA DEVO FARE PER

Occorre avere interesse alla rettifica, alla ricostruzione, alla formazione o cancellazione di un atto dello stato civile.

È necessario avere:

  • Documentazione a sostegno della domanda
  • Copia dell’atto da correggere

MODULISTICA

Non Disponibile

COME FUNZIONA

I procedimenti devono essere promossi con ricorso da presentare al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l’adempimento.

Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare.

Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanza di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DOVE

Primo piano stanza n.11

ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria

COSTI

  • Esente da contributo unificato; € 27,00 diritti notificazione (se presentato dalla parte

NORMATIVA

Artt. 95 - 101 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.