Atti di straordinaria amministrazione per minori
COS'E'
Il servizio cura tutti gli adempimenti relativi agli atti di straordinaria amministrazione per i soggetti minori.
A COSA SERVE
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.
Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
CHI
I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva, la patria potestà
COSA DEVO FARE PER
È necessario avere:
- documentazione della somma da riscuotere e/o originale dell’atto di quietanza
- documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere
- eventuale testamento
- documentazione sulla passività dell’eredità
- perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell’immobile da vendere e da acquistare
MODULISTICA
Disponibile
COME FUNZIONA
Per gli atti di straordinaria amministrazione per minori va presentata istanza al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, presentandosi direttamente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o facendola pervenire per posta raccomandata (firmata in originale e con gli allegati richiesti) all’indirizzo: Piazza Falcone Borsellino n.1- Cancelleria Volontaria Giurisdizione- 52100 AREZZO (AR).
A CHI DEVO RIVOLGERMI
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOVE
Primo Piano stanza n.11
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria.
COSTI
- Esente da contributo unificato
- 1 marca da bollo da € 27,00.
NORMATIVA
Art 320 c.c.