Dichiarazione di assenza
COS'E'
Il servizio cura tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione di assenza nei confronti dei soggetti scomparsi da almeno 2 anni.
A COSA SERVE
Il servizio soddisfa l’esigenza di far dichiarare dal Tribunale l’assenza dello scomparso qualora siano trascorsi due anni dal giorno in cui non è più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie.
L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.
CHI
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
COSA DEVO FARE PER
Occorre che un siano trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più.
È necessario avere:
- atto di nascita
- stato di famiglia
- certificato di irreperibilità dello scomparso
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
La domanda, che deve essere presentata al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso, si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente.
Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOVE
Primo piano stanza n.11
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria
COSTI
- Esente da contributo unificato
- 1 marca da bollo da € 27,00
NORMATIVA
- Artt.49 segg. c.c.
- Artt.721 segg. c.p.c.